Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge e intesa a concedere una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, cessati dal servizio permanente per limiti di età e collocati in congedo assoluto.
      Il provvedimento non è che un riconoscimento morale del tutto privo di benefìci economici, che non apporta variazioni di natura giuridica nello status dei destinatari. Esso è tuttavia pregno di significato in quanto intende dare a tale personale, ormai in pensione da diversi anni, un ulteriore riconoscimento per aver compiuto il proprio dovere in modo integerrimo al servizio della Patria.
      Tale promozione, peraltro, rappresenterebbe un'applicazione analogica, per questa categoria di cittadini, di istituti già esistenti nel nostro ordinamento, dove non rari sono i riferimenti alle promozioni al grado superiore.
      La proposta di legge, che consta di cinque articoli, stabilisce all'articolo 2 che questo riconoscimento possa essere erogato a condizione che sussistano determinati requisiti: è necessario che il militare sia stato posto in congedo per raggiunti limiti di età, che abbia ottenuto nel corso della sua carriera giudizi di apprezzamento,

 

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che non abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato e che non abbia usufruito in precedenza di altre promozioni a titolo onorifico (articolo 2). È importante precisare che tale riconoscimento è concesso, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutte le Forze armate, compreso il personale di complemento, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
      È previsto inoltre (articolo 3), per gli ufficiali e sottufficiali che al momento dell'entrata in vigore della legge, siano stati collocati in congedo assoluto, che il beneficio onorifico della promozione decorre dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, se successivo, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado maturata.
      È fondamentale poi la precisazione dell'articolo 4, circa il carattere unicamente onorifico del riconoscimento. Tale articolo precisa infatti che esso non comporta alcun beneficio economico o retributivo né effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      Ai sensi dell'articolo 5, la promozione a titolo onorifico viene conseguita a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati e corredata da autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del provvedimento.
 

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